Sistema disciplinare
La CIVITAS VOLLEY ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali accertate violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall’instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l’eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedimentali e d’azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.
Il tipo e l’entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo, avvalendosi della procedura FIPAV o CSI riportata nella pagina web, qualora questa si concluda con la condanna del soggetto accusato, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:
- dolo o colpa della condotta inosservante;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione
- professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.
L’irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all’eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.
Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:
- A. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all’attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
- B. violazione di prescrizioni dei Codici di condotta;
- C. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto, idonei ad esporre la Società alle relativa responsabilità societaria ai sensi del D.Lgs 231/2001
Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa delle persone coinvolte, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all’intenzionalità e gravità del comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui la Società è esposta).
Sanzioni
Le sanzioni consistono in:
- RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO;
- RECESSO;
- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (laddove l’abuso commesso costituisca causa di risoluzione del rapporto) ;
- PROPOSTA DI RADIAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI
- LICENZIAMENTO CON O SENZA PREAVVISO (nelle ipotesi in cui l’abuso accertato costituisca causa di licenziamento ai sensi di legge o del CCNL applicato)
Ricorso in autotutela
Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente paragrafo, è ammesso – senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, esclusivamente a mezzo PEC, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente della Società il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo.
Il Responsabile – ricevuto il ricorso – ne trasmette altresì copia ai al Referente FIPAV e/o CSI della Policy Nazionale.
La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:
- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- estremi dell’atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- firma digitale dell’atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato)
- procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)
- debbono essere allegati al ricorso, in formato digitale:
- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
- documenti che il ricorrente cita nell’atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come “allegati”.
Il Responsabile, sentito il parere del Referente FIPAV e/o CSI della Policy Nazionale alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporne, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del “silenzio-assenso”. Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici. L’atto sanzionatorio deve contenere – a pena di nullità, menzione del presente procedimento di autotutela e di tutte le modalità necessarie per un efficace esercizio del medesimo.